Il Regolamento Europeo 261/2004 disciplina le norme in materia di tutela del passeggero in caso di cancellazione del volo.

Se la compagnia aerea cancella il volo regolarmente prenotato, il passeggero ha diritto:

  • al risarcimento che varia in base alla lunghezza della tratta aerea in questione ed è compreso tra 250,00 ed € 600,00 (diritto alla “compensazione pecuniaria”);
  • alla riprotezione su un altro volo per la destinazione finale non appena possibile (se la Compagnia non garantisce un nuovo volo in riprotezione, deve rimborsare anche il costo del biglietto);
  • pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa;
  • ad una adeguata sistemazione in albergo nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti;
  • al trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa;
  • due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o mail.

Nel caso in cui la compagnia non dovesse fornire tali servizi, TUTTE LE SPESE SOSTENUTE E CERTIFICATE, dovranno essere rimborsate!

DANNI ULTERIORI

Il Regolamento Europeo 261/2004 lascia impregiudicato il diritto a richiedere ulteriori maggiori danni procurati dalla cancellazione del volo. In questi casi è fondamentale conservare tutte le ricevute, fatture e ticket che possono essere utilizzati per dimostrare/quantificare il danno subito.

ATTERRAGGIO PRESSO ALTRA DESTINAZIONE

Qualora si rendesse necessario atterrare presso un aeroporto diverso da quello della destinazione iniziale, il passeggero ha diritto ad essere trasportato gratuitamente fino all’aeroporto dell’originaria prenotazione. In caso contrario, tutte le spese sostenute e certificate per raggiungere l’aeroporto di originaria prenotazione dovranno essere rimborsate!!!

CASI IN CUI CESSA IL DIRITTO ALLA COMPENSAZIONE PECUNIARIA

Il Regolamento Ce 261/2004 stabilisce in casi in cui la Compagnia non sia tenuta al pagamento della compensazione pecuniaria:

  • quando la compagnia aerea dimostra che la cancellazione volo sia stata causata da circostanze eccezionali (avverse condizioni meteorologiche, allarmi per la sicurezza, scioperi, etc.);
  • quando il passeggero sia stato informato della cancellazione voli: a) con almeno due settimane di preavviso; b) nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima della data di partenza e venga offerto un volo alternativo con partenza non più di due ore prima rispetto all’orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo quattro ore dopo l’orario originariamente previsto; c) meno di sette giorni prima e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di un’ora prima dell’orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo due ore dopo l’orario originariamente previsto.

Il diritto al risarcimento si prescrive nel termine di due anni.

ECCO QUALI DOCUMENTI FORNIRE A GESTIONERISARCIMENTI PER ISTRUIRE LA TUA PRATICA:

  • copia del biglietto aereo o carta di imbarco (dove sarà leggibile il numero del volo, la tratta e l’orario di partenza);
  • copia degli scontrini dei beni di prima necessità acquistati a causa della cancellazione del volo
  • eventuali fatture di hotel, taxi, in caso di partenza al giorno successivo.

GestioneRisarcimenti ti assiste GRATUITAMENTE per farti ottenere il risarcimento dovuto.

Ci puoi contattare al 3282893292 o compilando l’apposito form (bagaglio smarrito), alla pagina GESTIONERISARCIMENTI.IT.

 

 

 

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