Confermato lo sciopero del 28 settembre 2018 dei dipendenti Ryanair. Voli cancellati in Italia, Olanda, Spagna, Beglio e Portogallo.

Eccovi un breve VADEMECUM DI SOPRAVVIVENZA per conoscere i vostri diritti in queste giornate particolari.


– Le fasce orarie protette: 

Dovete innanzitutto sapere che esistono delle precise fasce orarie durante le quali le compagnie devono garantire il servizio di trasporto dei passeggeri.

Si tratta delle fasce orarie comprese tra le 7:00 e le 10:00 e quelle tra le 18:00 e le 21:00.

Inoltre vanno garantiti i voli internazionali in arrivo entro mezz’ora dalla scadenza delle predette fasce.

Questo vuol dire che se il vostro volo è previsto in una delle fasce protette e la compagnia lo cancella lo stesso prendendo a pretesto lo sciopero, sarà vostro diritto ottenere il seguente risarcimento, chiamato “compensazione pecuniaria”:

  1. € 250,00 per le tratte da 0 a 1500 Km;
  2. € 400,00 per le tratte comprese tra 1500 e 3500 chilometri;
  3. € 600 per le tratte aeree superiori a 3500 km.

– Il volo in riprotezione:

In caso di cancellazione del volo a causa dello sciopero, il vettore operativo è tenuto a garantire un nuovo volo non appena possibile.

Come funziona?

Se non decidete di rinunciare al volo e chiedere il rimborso del biglietto, il vettore aereo è tenuto a fornire:

  1. un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, non appena possibile;
  2. l’imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, non appena possibile;
  3. l’imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, ad una data successiva di vostro gradimento, a seconda delle disponibilità di posti.

Questo vuol dire che se il vettore non vi fornisce un nuovo volo e siete costretti a comprare un nuovo biglietto con altra compagnia, il vettore aereo vi dovrà rimborsare completamente i costi sostenuti.


– Diritto di assistenza se il nuovo volo viene fornito dopo ore oppure dopo giorni.

Spesso i vettori aerei, per evitare di fornirvi gratuitamente il nuovo volo, vi prospetteranno voli in riprotezione dopo 2 o 3 giorni e vi diranno che tutte le spese di vitto e alloggio sono a vostro carico!

Nulla di più falso!

La Compagnia aerea, in attesa del nuovo volo, dovrà assistervi di tutto punto!

Vi spettano in modo totalmente gratuito:

  1. pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa;
  2. sistemazione in albergo qualora siano necessari uno o più pernottamenti;
  3. trasporto dall’aeroporto all’albergo e viceversa.
  4. due chiamate telefoniche, messaggi telex, fax o posta elettronica.

Sì. Avete capito bene!

La Compagnia dovrà pensare a tutto, proprio tutto, dal momento della cancellazione del volo a quello in cui vi fornirà il nuovo volo.


– E la compensazione pecuniaria per i voli al di fuori delle fasce protette?

In linea di principio, la legge esclude il pagamento della compensazione pecuniaria, (da € 250,00 ad € 600,00), in caso di cancellazione del volo per sciopero, qualora l’orario del volo era previsto al di fuori delle fasce orarie protette (7:00- 10:00 e 18:00-21:00).

Ma non è detta l’ultima parola.

Con una recente sentenza, la Corte di Giustizia Europea ha posto un limite a tutto ciò.

In altre parole, la Corte ha fornito una nuova interpretazione di “circostanze eccezionali” in presenza delle quali la compagnia aerea può legittimamente rifiutare di liquidare gli indennizzi previsti dal Regolamento n. 261/2004.

Il caso affrontato riguardava le assenze per malattia del personale dipendente di una compagnia aerea tedesca, che si erano verificate a seguito della diffusione della notizia del piano di ristrutturazione che avrebbe interessato l’azienda stessa.

Di conseguenza, per la III Sezione della Corte di Giustizia, lo sciopero selvaggio, in quanto diretta conseguenza di una decisione del vettore, non è qualificabile come circostanza che sfugge all’effettivo controllo del vettore aereo interessato.

Secondo la Corte affinché un evento rientri nella nozione di circostanza eccezionale:

– non deve essere inerente all’ordinario esercizio dell’attività della compagnia aerea;

– deve sfuggire al suo controllo.

Pertanto, le ristrutturazioni e le riorganizzazioni afferiscono alle normali misure di gestione delle imprese e, per l’effetto, la compagnia aerea può trovarsi ad affrontare, nell’esercizio dell’attività, divergenze ovvero conflitti con tutto o parte del personale dipendente.

Dunque, da oggi, ogni ipotesi di cancellazione di sciopero dovrà essere valutato caso per caso!

Per tutelare i vostri diritti ed avere assistenza, informazioni e concreta tutela, contattaci alla nostra e-mail, al telefono o compilando il form sul nostro sito internet.

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