Il 1 luglio 2018 entrerà in vigore il Decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 62 emanato in attuazione della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio. Con la nuova normativa viene previsto un significativo ampliamento della tutela dei consumatori che prenotano ed acquistano i c.d. “pacchetti tutto incluso”. Chi ha acquistato una vacanza “tutto incluso”, (che si ha con l’acquisto di almeno due servizi, ad es: hotel + aereo), vedrà ampliarsi i propri diritti in caso di inadempimento o difformità dei servizi acquistati dall’Organizzatore del viaggio (Tour Operator) o dal venditore del pacchetto (Agenzie di Viaggio). Ecco alcune novità contenute nel decreto di recepimento della direttiva:

a) ampliamento della nozione di “pacchetto turistico”: si elimina il riferimento ai contratti conclusi nel territorio dello Stato, nell’esplicita finalità di coprire un elenco più ampio di fattispecie, al contempo chiarendo che sono ricompresi i contratti online, i pacchetti “su misura” ed i pacchetti “dinamici”.

b) definizione di “pacchetto turistico”: rappresenta la combinazione di almeno due tipologie di servizi turistici di trasporto, alloggio, noleggio veicoli o altro servizio turistico ai fini del medesimo viaggio, qualora combinati da un unico professionista, ovvero, anche se siano conclusi contratti separati con singoli fornitori di servizi turistici, siano acquistati presso un unico punto vendita, oppure offerti ad un prezzo forfettario, ovvero pubblicizzati sotto denominazione di “pacchetto” o denominazione analoga oppure, infine, combinati entro 24 ore dalla conclusione di un primo contratto, anche con processi collegati di prenotazione on-line.

c) esclusioni dalla disciplina dei pacchetti turistici: qualora le combinazioni in cui i servizi turistici diversi dal trasporto, alloggio e noleggio veicoli siano di scarsa rilevanza, e cioè che non rappresentino almeno il 25% del valore della combinazione.

d) obblighi informativi: in presenza di pacchetti turistici, l’organizzatore e il venditore forniscono prima della conclusione del contratto, ai viaggiatori, un modulo informativo standard, nonché una serie di informazioni, più ampie rispetto a quelle previste dalla disciplina ancora vigente, sulle principali caratteristiche dei servizi turistici offerti, quali ad esempio, in merito alla lingua in cui sono prestati i servizi ovvero se il viaggio sia idoneo a persone con mobilità ridotta.

e) contratto di “pacchetto turistico”: maggiori diritti vengono riconosciuti ai viaggiatori, rispetto all’attuale disciplina, in ipotesi di recesso, come ad esempio per l’aumento del prezzo del pacchetto oltre l’8% (mentre ora sarebbe il 10%).

f) responsabilità dell’organizzatore per inesatta esecuzione del pacchetto: viene rafforzata, ed in ogni caso viene garantita al viaggiatore una riduzione del prezzo, oltre all’eventuale risarcimento dei danni e alla possibilità di recedere dal contratto. Viene, peraltro, prevista la possibilità per il viaggiatore stesso di porre rimedio al difetto di conformità.

g) termini di prescrizione: vengono ampliati, e risultano pari a 3 anni per il danno alla persona, invece 2 per gli altri danni (a fronte del termine di 2 anni ed 1 anno rispettivamente previsti dalla normativa vigente).

h) responsabilità del venditore: si stabilisce una disciplina specifica per la responsabilità del venditore di pacchetti e di singoli servizi turistici, in linea con la tradizionale qualificazione del contratto come rapporto di mandato. Viene, inoltre, previsto che il venditore sia, da un lato, responsabile dell’esecuzione del mandato conferitogli dal viaggiatore e, dall’altro, sia considerato come organizzatore (con le conseguenti responsabilità) qualora ometta di fornire al viaggiatore tutte le informazioni relative all’organizzatore.

i) assicurazione: il nuovo decreto prevede, in capo ad organizzatori e venditori, forme obbligatorie di assicurazione per la responsabilità civile e garanzie maggiori a favore del viaggiatore in ipotesi di insolvenza o fallimento degli stessi.

j) servizi turistici collegati: rappresentano una nuova categoria normativa, e consistono nella combinazione di due differenti tipologie di servizi turistici, i quali tuttavia non costituiscono un “pacchetto” e comportano la conclusione di contratti distinti. A siffatti servizi turistici collegati vengono estese le misure di protezione in ipotesi di insolvenza ovvero fallimento, e vengono espressamente previsti obblighi di informazione sulla circostanza che non si tratti di pacchetti turistici, che qualora violati comportano per il professionista la sottoposizione alle previsioni in materia di pacchetti.

k) sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie: le fattispecie relative alla violazione delle norme da parte del professionista, dell’organizzatore o del venditore, vengono punite attraverso delle sanzioni, la cui competenza per l’applicazione è stata attribuita all’Autorità garante della concorrenza e del mercato: sanzioni amministrative pecuniarie, da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 20.000 euro, aumentate in caso di reiterazione o recidiva sanzioni amministrative accessorie, quali la sospensione dell’attività da quindici giorni a tre mesi e, in caso di recidiva reiterata, la cessazione dell’attività.

Call Now ButtonChiamaci ora