Con la sentenza n. 1098/2018, il Giudice di Pace di Palermo condanna Ryanair per gli innumerevoli inadempimenti di cui si è resa protagonista.
Ecco la vicenda.
Due fidanzati in vacanza a Parigi ricevono una e-mail con cui la Compagnia comunica di aver cancellato il volo di ritorno.
Non viene offerto nessun volo in riprotezione.
I passeggeri, lasciati a sé stessi, sono costretti ad acquistare un biglietto con un’altra Compagnia aerea ad un costo molto alto per poter tornare a casa.
Inoltre, il nuovo volo li avrebbe portati da Parigi a Catania, con la conseguenza che gli stessi hanno dovuto acquistare anche i biglietti del pullman per raggiungere Palermo.
La Compagnia Ryanair, dopo la lettera dei legali di gestionerisarcimenti, ha alzato un muro di gomma.
Citata in giudizio, ecco fatta giustizia!
Il Giudice di Pace ha condannato la Compagnia a pagare:
1) il costo del nuovo e più caro biglietto che i passeggeri hanno dovuto acquistare con altra compagnia aerea;
2) il costo del biglietto del trasposto del pullman da Catania a Palermo;
3) la compensazione pecuniaria per la cancellazione del volo.
Il Reg. Ce 261/2004 prevede infatti dei precisi obblighi di protezione ed assistenza gravanti sulla Compagnia aerea in caso di cancellazione di un volo, ossia:
– riprotezione su un altro volo;
-assistenza con pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa;
– trasporto gratuito dall’aeroporto all’albergo e viceversa in caso di pernottamento;
– alloggio in albergo in caso di cancellazione con partenza al giorno successivo.
– Obblighi di informazione ai passeggeri in relazione ai diritti dei passeggeri e sulle soluzioni proposte.
Ryanair non aveva adempiuto alle prescrizioni previste dal Regolamento Europeo.
Ma grazie a Gestionerisarcimenti giustizia è stata fatta!