Le norme italiane sull’emergenza limitano i diritti dei consumatori rispetto a Codice del turismo e direttive europee. Sono legittime? Cosa rischiano le imprese?
di Maurizio Caprino e Marisa Marraffino
Il coronavirus manda a picco il turismo
Pacchetti turistici, alberghi prenotati, viaggi, biglietti di aerei e treni: tutto annullato per l’emergenza coronavirus. Cosa succede alle somme già anticipate dai consumatori? In questi giorni c’è un pressing dei clienti, che pretendono la restituzione integrale dei soldi, e gli operatori, che invece propongono voucher sostitutivi. La normativa nazionale varata con l’emergenza dà ragione a questi ultimi, ma quella europea no.
Teoria giuridica contro realtà critica
Il problema è che, a stretto rigore giuridico, le nuove norme nazionali non
sono in linea con quelle europee e i più agguerriti potrebbero pensare di far
valere questo davanti a un giudice. Ma, dal punto di vista pratico, si rischia
di vincere una causa quando ormai la controparte non è più in grado di
pagare: gli operatori sono stati messi in ginocchio dall’emergenza.
Non solo: proprio la dimensione planetaria dell’emergenza e la gravità della crisi economica e finanziaria che essa sta provocando potrebbero nei prossimi mesi indurre la Ue a depotenziare le sue norme di protezione dei consumatori, almeno temporaneamente. Però al momento le norme europee restano e la Commissione Ue ha confermato che valgono nonostante l’emergenza.
La teoria: i pacchetti turistici
L’articolo 28, comma 5 del decreto legge n. 9 del 2 marzo 2020 ha previsto che,
in caso di recesso da parte del consumatore, l’organizzatore possa offrire un
pacchetto alternativo, restituire il prezzo o emettere un voucher a favore del
consumatore, in caso di annullamento di vacanze già prenotate. I voucher sono
di importo pari al dovuto, da utilizzare entro un anno dall’emissione.
La scelta sembra rimessa all’organizzatore del viaggio e proprio qui sta il problema. Non solo perché il consumatore – per esigenze o scelte personali – potrebbe non essere in grado di fruire del voucher entro l’anno, ma anche perché il Dl 9/2020 contrasta con il Codice del turismo, che ha introdotto in Italia le protezioni previste dalla Ue. E, secondo queste ultime norme, se l’impossibilità non è dipesa da scelta del consumatore, questi potrebbe pretendere il rimborso di quanto già pagato.
Il Dlgs 79/2011 (Codice del turismo), che ha recepito la direttiva 2008/122/CE e viene richiamato dallo stesso Dl 9/2020, richiama nell’articolo 41, richiama proprio i casi di impossibilità a effettuare il viaggio causati da emergenze sanitarie. Stabilendo che il consumatore ha diritto al rimborso senza penalità.
Inoltre la direttiva comunitaria n. 314/90/CEE, al ventiduesimo considerando, aveva già precisato che gli Stati membri devono avere la facoltà di adottare disposizioni più severe in materia di viaggi «tutto compreso», ma al fine di tutelare il consumatore. Più di recente l’articolo 12 della direttiva CE 2015/2302 ribadisce che l’organizzatore deve garantire al consumatore il rimborso integrale di quanto già pagato.
Dal punto di vista tecnico, poi, l’articolo 28 del Dl 9/2020 prevede l’ipotesi in cui sia il viaggiatore a chiedere l’annullamento del viaggio, dandogli la possibilità di ottenere il rimborso. Diverso è il caso in cui il viaggio sia annullato dalla stessa agenzia di viaggi a causa dell’emergenza sanitaria. In questa ipotesi, chi ha già anticipato le somme è tenuto a restituirle al cliente, non potendo trattenerle indebitamente. Si tratta di risoluzione per cause di forza maggiore e la scelta in questi casi non è rimessa all’organizzatore del viaggio.
La teoria: biglietti di viaggio e hotel
Cosa succede, invece, se è stato acquistato un biglietto aereo o del treno o
per una nave o un soggiorno e non si può più partire a causa dell’emergenza
sanitaria in corso? L’articolo 1463 del Codice civile prevede il rimborso del
biglietto trattandosi di una impossibilità sopravvenuta che non dipende da
colpa del consumatore.
Ma anche questa volta l’articolo 88 del decreto legge n. 18 del 17 marzo scorso (il cosiddetto Cura Italia) prevede che il venditore possa emettere un voucher di rimborso entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta del consumatore, da utilizzare entro un anno dall’emissione.
Va però detto che la maggior parte delle compagnie aeree e ferroviarie che operano in Italia è rimasta allineata alle norme europee, prevedendo per il viaggiatore anche l’opzione-rimborso.
La posizione Ue
La Commissione europea, con la comunicazione dello scorso 18 marzo (quindi in
piena emergenza coronavirus), ha precisato che i Regolamenti Ue oggi in
vigore lasciano al passeggero la scelta se chiedere il rimborso del
prezzo o il voucher sostitutivo.
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Il rischio contenzioso
La vera domanda è allora se una legislazione di emergenza possa
derogare a una direttiva comunitaria, che aveva già previsto eventualità
simili, prevedendo soluzioni più sfavorevoli per il consumatore. Pur essendo,
per giunta, una normativa introdotta con lo scopo primario di proteggere
proprio chi ha dovuto rinunciare a un viaggio o a una vacanza a causa della
pandemia.
Sull’onda di questo, molti consumatori e i loro legali potrebbero fare causa a tour operator, vettori e albergatori (soprattutto per i pacchetti turistici, più onerosi e impegnativi per i clienti), facendo leva proprio sulla difformità dei nuovi decreti legge italiani di emergenza rispetto alle norme ordinarie Ue.
Il giudice italiano potrebbe accogliere le richieste dei consumatori, disapplicare la normativa italiana o rimettere addirittura la questione alla Corte di giustizia U e, per far accertare la difformità della norma italiana. Gli operatori potrebbero eccepire che proprio il carattere emergenziale di queste norme italiane le rende un’eccezione compatibile con il diritto comunitario, ma la Commissione europea al momento dà ai giudici una base per bocciare questa tesi.
La pratica e il futuro
In ogni caso, qualunque sentenza rischia di infrangersi contro la realtà
dell’economia: tanti operatori rischiano di fallire. Quindi appare
preferibile raggiungere un accordo che provochi a entrambe le parti il minor
danno possibile.
Se ne rendono conto anche alcune associazioni dei consumatori che, sulle vicende legate al coronavirus, hanno scelto un atteggiamento molto più prudente di quello solitamente aggressivo che adottano.
Anche dall’altra parte della «barricata» hanno adottato un atteggiamento analogo: il direttore generale di Federalberghi, Alessandro Nucara, ha dichiarato al Sole 24 Ore che «in queste ore deve prevalere il buonsenso».
Se così non sarà, nelle cause ognuno andrà avanti per la sua strada: gli operatori invocheranno l’applicazione delle norme italiane di emergenza e i consumatori argomenteranno che esse sono illegittime. Salvo che nel frattempo sia la stessa Ue (con una decisione della Corte, una nuova direttiva o qualche altro atto) a riconoscere che stavolta le regole da applicare sono diverse, data l’emergenza.
E la capacità effettiva degli operatori di rimborsare realmente i clienti dopo le cause dipenderà non solo da durata e gravità della crisi, ma anche dall’entità degli aiuti che riceveranno le imprese del settore dagli Stati.
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