Il Regolamento (CE) 261/2004 prevede il diritto al risarcimento per la cancellazione del volo e la Corte di Giustizia Europea ha equiparato il ritardo oltre le tre ore alla cancellazione.

MA CHE SUCCEDE SE PER UN RITARDO, AD ESEMPIO DI UN’ORA, SI PERDONO UNA O PIÙ COINCIDENZE CON LA STESSA COMPAGNIA?

Risultati immagini per coincidenza aerea


NIENTE PAURA, DIPENDE DA QUANDO ARRIVI ALLA DESTINAZIONE FINALE.

La Corte di Giustizia Europea è finalmente intervenuta per disciplinare anche questo caso.

Dunque, se a causa di un ritardo al di sotto delle tre ore, si perde una coincidenza, con la medesima compagnia, MA L’ARRIVO A DESTINAZIONE FINALE E’ SUPERIORE ALLE TRE ORE, spetta comunque la compensazione pecuniaria da € 250,00 ad € 600,00.

Ecco, dunque, quali sono i diritti anche in caso di perdita delle coincidenze:

  • un risarcimento, (chiamato “compensazione pecuniaria”), compreso tra € 250,00 ed € 600,00 (a seconda della lunghezza della tratta aerea in questione);
  • riprotezione su un altro volo per la destinazione finale non appena possibile (se la Compagnia non garantisce un nuovo volo in riprotezione, deve rimborsare anche il costo del biglietto);
  • pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa;
  • adeguata sistemazione in albergonel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti;
  • trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa;
  • due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o mail.

DANNI ULTERIORI

Il Regolamento Ce 261/2004 lascia impregiudicato il diritto a richiedere ulteriori maggiori danni procurati dal ritardo del volo superiore alle tre ore. (In questi casi è fondamentale conservare tutte le ricevute, fatture e ticket che possono essere utilizzati per dimostrare/quantificare il danno subito).

CASI IN CUI CESSA IL DIRITTO ALLA COMPENSAZIONE PECUNIARIA

Il Regolamento Ce 261/2004 stabilisce in casi in cui la Compagnia non sia tenuta al pagamento della compensazione pecuniaria:

  • quando la compagnia aerea dimostra che la cancellazione volo sia stata causata da circostanze eccezionali (avverse condizioni meteorologiche, allarmi per la sicurezza, scioperi, etc.);
  • quando il passeggero sia stato informato della cancellazione voli: a) con almeno due settimane di preavviso; b) nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima della data di partenza e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di due ore prima rispetto all’orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo quattro ore dopo l’orario originariamente previsto; c) meno di sette giorni prima e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di un’ora prima dell’orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo due ore dopo l’orario originariamente previsto.

Il diritto al risarcimento si prescrive nel termine di due anni.

ECCO QUALI DOCUMENTI FORNIRE A GESTIONERISARCIMENTI PER OTTENERE IL TUO RIMBORSO

  • copia del biglietto aereo o carta di imbarco (dove sarà leggibile il numero del volo, la tratta e l’orario di partenza);
  • copia degli scontrini dei beni di prima necessità acquistati a causa della cancellazione del volo.

GestioneRisarcimenti si occuperà di fornirti assistenza GRATUITA al fine di farti ottenere l’indennizzo previsto per il volo cancellato.

Ci puoi contattare al 3282893292 o compilando l’apposito form alla pagina GESTIONERISARCIMENTI.IT

 

 

 

 

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