La Corte di Giustizia Europea ha stabilito l’equiparazione del ritardo del volo di almeno tre ore alla cancellazione Pertanto, come nel caso della cancellazione vera e propria, anche per il semplice ritardo del volo superiore alle tre ore, il passeggero ha diritto:
- ad un risarcimento, (chiamato “compensazione pecuniaria”), compreso tra € 250,00 ed € 600,00 (a seconda della lunghezza della tratta aerea in questione);
- alla riprotezione su un altro volo per la destinazione finale non appena possibile (se la Compagnia non garantisce un nuovo volo in riprotezione, deve rimborsare anche il costo del biglietto);
- a pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa;
- all’adeguata sistemazione in albergo nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti;
- al trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa;
- a due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o mail.
Qualora si rendesse necessario atterrare presso un aeroporto diverso da quello della destinazione iniziale, il passeggero ha diritto ad essere trasportato gratuitamente fino all’aeroporto dell’originaria prenotazione. Nel caso in cui la compagnia non dovesse fornire tali servizi, tutte le spese sostenute e certificate (conservare tutti gli scontrini!), dovranno essere rimborsate!
DANNI ULTERIORI
Il Regolamento Ce 261/2004 lascia impregiudicato il diritto a richiedere ulteriori maggiori danni procurati dal ritardo del volo superiore alle tre ore. (In questi casi è fondamentale conservare tutte le ricevute, fatture e ticket che possono essere utilizzati per dimostrare/quantificare il danno subito).
CASI IN CUI CESSA IL DIRITTO ALLA COMPENSAZIONE PECUNIARIA
La Compagnia non è tenuta al pagamento della compensazione pecuniaria:
- quando compagnia aerea dimostra che il ritardo del volo sia stato causato da circostanze eccezionali (avverse condizioni meteorologiche, allarmi per la sicurezza, scioperi, etc.);
NB: il pagamento della compensazione non impedisce ai passeggeri di effettuare una richiesta di rimborso del danno ulteriore, soggettivo, subito a causa del disservizio.
Il diritto al risarcimento si prescrive nel termine di due anni.
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