VOLO CANCELLATO

 

 

 

Il Regolamento Europeo 261/2004 disciplina le norme in materia di tutela del passeggero in caso di cancellazione del volo. Se la Compagnia aerea cancella il volo regolarmente prenotato, il passeggero ha diritto:

  • ad un risarcimento, (chiamato “compensazione pecuniaria”), compreso tra €  250,00 ed € 600,00 (a seconda della lunghezza della tratta aerea in questione);
  • alla riprotezione su un altro volo per la destinazione finale non appena possibile (se la Compagnia non garantisce un nuovo volo in riprotezione, deve rimborsare anche il costo del biglietto);
  • a pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa;
  • ad una adeguata sistemazione in albergo nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti;
  • al trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa;
  • a due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o mail.

Qualora si rendesse necessario atterrare presso un aeroporto diverso da quello della destinazione iniziale, il passeggero ha diritto ad essere trasportato gratuitamente fino all’aeroporto dell’originaria prenotazione.

Nel caso in cui la compagnia non dovesse fornire tali servizi, TUTTE LE SPESE SOSTENUTE E CERTIFICATE (conservare tutti gli scontrini!) dovranno essere rimborsate!

DANNI ULTERIORI

Il Regolamento Europeo 261/2004 lascia impregiudicato il diritto a richiedere ulteriori maggiori danni procurati dalla cancellazione del volo (In questi casi è fondamentale conservare tutte le ricevute, fatture e ticket che possono essere utilizzati per dimostrare/quantificare il danno subito).

CASI IN CUI CESSA IL DIRITTO ALLA COMPENSAZIONE PECUNIARIA

Il Regolamento Ce 261/2004 stabilisce in casi in cui la Compagnia non sia tenuta al pagamento della compensazione pecuniaria:

  • Quando la compagnia aerea dimostra che la cancellazione volo sia stata causata da circostanze eccezionali (avverse condizioni meteorologiche, allarmi per la sicurezza, scioperi, etc.);
  • Quando il passeggero sia stato informato della cancellazione voli: a) con almeno due settimane di preavviso; b) nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima della data di partenza e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di due ore prima rispetto all’orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo quattro ore dopo l’orario originariamente previsto; c) meno di sette giorni prima e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di un’ora prima dell’orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo due ore dopo l’orario originariamente previsto.

Il pagamento della compensazione non impedisce ai passeggeri di effettuare una richiesta di risarcimento del danno ulteriore, soggettivo, subito a causa del disservizio.

Il diritto al risarcimento si prescrive nel termine di due anni.

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