L’art. 47 del Codice del Turismo, (D.lgs. 79/2011), definisce il “danno da vacanza rovinata” come “un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta”, a patto che l’inadempimento sia “di non scarsa importanza”. Si tratta di una voce di danno non patrimoniale (nelle sue declinazioni biologiche, morali ed esistenziali) da distinguersi dal vero e proprio danno patrimoniale. Il danno da vacanza rovinata infatti consiste proprio nella perdita di un’occasione di relax.
Prima del d.lgs. 79/2011, tale voce di danno veniva genericamente ricondotta all’art. 2059 c.c. che disciplina proprio il danno non patrimoniale. La norma del codice civile, però, limitava e limita espressamente la risarcibilità del danno non patrimoniale “nei casi previsti dalla legge”.
Quanto al danno da vacanza rovinata dunque, prima del 2011, non vi era una norma apposita che ne sancisse la risarcibilità, che veniva riconosciuta soltanto laddove vi fosse una lesione di un bene costituzionalmente protetto (ad esempio, il diritto alla salute, art. 32 Cost.). L’espressa introduzione di detta voce di danno ad opera del Codice del Turismo ha dunque sanato questa lacuna, aprendo alla piena tutela del turista. Pertanto, il danno da vacanza rovinata si configura quando i servizi offerti dal Tour Operator, nel caso di pacchetti turistici (viaggio c.d. tutto compreso), non siano all’altezza di quanto promesso o prenotato, (albergo di categoria inferiore o strutture fatiscenti, ritardi o inesattezze dei prestatori di servizio locali di cui il Tour Operator si serve, etc).
Quali sono le tipologie di viaggi a cui si applica la normativa del viaggio da vacanza rovinata?
Deve trattarsi di viaggi c.d. tutto incluso, ossia di pacchetti turistici formati dalla combinazione di almeno due servizi: hotel + aereo, vitto + alloggio, aereo + servizi collaterali (noleggio auto). Rientrano dunque tipologie di viaggi come quello di nozze e comunque ogni viaggio in cui vi siano almeno due servizi offerti e combinati dallo stesso venditore/organizzatore di viaggi/tour operator.
Quali sono dunque i diritti dei consumatori in caso di inadempienze nel corso di un viaggio c.d. tutto incluso?
– diritto al risarcimento del danno patrimoniale: ossia la possibilità di chiedere al Tour Operator o all’Agenzia di viaggi la restituzione di una parte del prezzo pagato.
– diritto al risarcimento del danno morale: ossia la possibilità di ottenere il pagamento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all’irripetibilità dell’occasione perduta”
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