RICHIESTA DI RISARCIMENTO

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Richiesta risarcimento volo (per volo cancellato)

Il Regolamento Europeo 261/2004 disciplina le norme in materia di tutela del passeggero in caso di cancellazione del volo. Se la Compagnia aerea cancella il volo regolarmente prenotato, il passeggero ha diritto:

  • ad un risarcimento, (chiamato “compensazione pecuniaria”), compreso tra €  250,00 ed € 600,00 (a seconda della lunghezza della tratta aerea in questione);
  • alla riprotezione su un altro volo per la destinazione finale non appena possibile (se la Compagnia non garantisce un nuovo volo in riprotezione, deve rimborsare anche il costo del biglietto);
  • a pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa;
  • ad una adeguata sistemazione in albergo nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti;
  • al trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa;
  • a due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o mail.

Qualora si rendesse necessario atterrare presso un aeroporto diverso da quello della destinazione iniziale, il passeggero ha diritto ad essere trasportato gratuitamente fino all’aeroporto dell’originaria prenotazione.

Nel caso in cui la compagnia non dovesse fornire tali servizi, TUTTE LE SPESE SOSTENUTE E CERTIFICATE (conservare tutti gli scontrini!) dovranno essere rimborsate!

DANNI ULTERIORI

Il Regolamento Europeo 261/2004 lascia impregiudicato il diritto a richiedere ulteriori maggiori danni procurati dalla cancellazione del volo (In questi casi è fondamentale conservare tutte le ricevute, fatture e ticket che possono essere utilizzati per dimostrare/quantificare il danno subito).

CASI IN CUI CESSA IL DIRITTO ALLA COMPENSAZIONE PECUNIARIA

Il Regolamento Ce 261/2004 stabilisce in casi in cui la Compagnia non sia tenuta al pagamento della compensazione pecuniaria:

  • Quando la compagnia aerea dimostra che la cancellazione volo sia stata causata da circostanze eccezionali (avverse condizioni meteorologiche, allarmi per la sicurezza, scioperi, etc.);
  • Quando il passeggero sia stato informato della cancellazione voli: a) con almeno due settimane di preavviso; b) nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima della data di partenza e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di due ore prima rispetto all’orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo quattro ore dopo l’orario originariamente previsto; c) meno di sette giorni prima e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di un’ora prima dell’orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo due ore dopo l’orario originariamente previsto.

Il pagamento della compensazione non impedisce ai passeggeri di effettuare una richiesta di risarcimento del danno ulteriore, soggettivo, subito a causa del disservizio.

Il diritto al risarcimento si prescrive nel termine di due anni.

 

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I dati personali richiesti sono necessari per dar corso alla richiesta di risarcimento, e saranno trattati da GestioneRisarcimenti.it con modalità automatiche e/o manuali solo a questo scopo, oltre che in forma anonima per eventuali elaborazioni statistiche. Saranno conservati limitatamente al periodo necessario al completamento del servizio richiesto. Titolare del trattamento dati è GestioneRisarcimenti.it. L'interessato può esercitare i diritti previsti dall’art. 13 del Regolamento EU 2016/679 semplicemente inviando una mail a info@gestionerisarcimenti.it
Richiesta risarcimento volo (per volo in ritardo)

La Corte di Giustizia Europea ha stabilito l’equiparazione del ritardo del volo di almeno tre ore alla cancellazione; pertanto, come nel caso della cancellazione vera e propria, anche per il semplice ritardo del volo superiore alle tre ore, il passeggero ha diritto:

  • ad un risarcimento, (chiamato “compensazione pecuniaria”), compreso tra €  250,00 ed € 600,00 (a seconda della lunghezza della tratta aerea in questione);
  • alla riprotezione su un altro volo per la destinazione finale non appena possibile (se la Compagnia non garantisce un nuovo volo in riprotezione, deve rimborsare anche il costo del biglietto);
  • a pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa;
  • all’adeguata sistemazione in albergo nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti;
  • al trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa;
  • a due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o mail.

Qualora si rendesse necessario atterrare presso un aeroporto diverso da quello della destinazione iniziale, il passeggero ha diritto ad essere trasportato gratuitamente fino all’aeroporto dell’originaria prenotazione. Nel caso in cui la compagnia non dovesse fornire tali servizi, tutte le spese sostenute e certificate (conservare tutti gli scontrini!), dovranno essere rimborsate!

 DANNI ULTERIORI

Il Regolamento Ce 261/2004 lascia impregiudicato il diritto a richiedere ulteriori maggiori danni procurati dal ritardo del volo superiore alle tre ore. (In questi casi è fondamentale conservare tutte le ricevute, fatture e ticket che possono essere utilizzati per dimostrare/quantificare il danno subito).

CASI IN CUI CESSA IL DIRITTO ALLA COMPENSAZIONE PECUNIARIA

La Compagnia non è tenuta al pagamento della compensazione pecuniaria:

  • quando compagnia aerea dimostra che il ritardo del volo sia stato causato da circostanze eccezionali (avverse condizioni meteorologiche, allarmi per la sicurezza, scioperi, etc.);

NB: il pagamento della compensazione non impedisce ai passeggeri di effettuare una richiesta di rimborso del danno ulteriore, soggettivo, subito a causa del disservizio.

Il diritto al risarcimento si prescrive nel termine di due anni.

 

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Richiesta risarcimento volo (per overbooking)

L’ overbooking si verifica quando la Compagnia aerea accetta un numero di prenotazioni superiori al numero di posti realmente a disposizione.

Se la Compagnia nega l’imbarco sul volo regolarmente prenotato, a causa di un overbooking, il passeggero ha diritto:

  • ad un risarcimento, (chiamato “compensazione pecuniaria”), compreso tra €  250,00 ed € 600,00 (a seconda della lunghezza della tratta aerea in questione);
  • al rimborso del biglietto (qualora il passeggero decida di non partire più) oppure la riprotezione su un altro volo per la destinazione finale non appena possibile (se la Compagnia non garantisce un nuovo volo in riprotezione, deve rimborsare anche il costo del biglietto);
  • pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa per il nuovo volo;
  • all’adeguata sistemazione in albergo nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti;
  • al trasferimento dall’aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa;
  • a due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o mail.

Qualora si rendesse necessario atterrare presso un aeroporto diverso da quello della destinazione iniziale, il passeggero ha diritto ad essere trasportato gratuitamente fino all’aeroporto dell’originaria prenotazione.

Nel caso in cui la compagnia non dovesse fornire tali servizi, TUTTE LE SPESE SOSTENUTE E CERTIFICATE (conservare tutti gli scontrini!) dovranno essere rimborsate!

DANNI ULTERIORI

Il Regolamento Ce 261/2004 lascia impregiudicato il diritto a richiedere ulteriori maggiori danni procurati dalla cancellazione del volo (In questi casi è fondamentale conservare tutte le ricevute, fatture e ticket che possono essere utilizzati per dimostrare/quantificare il danno subito).

Il diritto al risarcimento si prescrive nel termine di due anni.

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I dati personali richiesti sono necessari per dar corso alla richiesta di risarcimento, e saranno trattati da GestioneRisarcimenti.it con modalità automatiche e/o manuali solo a questo scopo, oltre che in forma anonima per eventuali elaborazioni statistiche. Saranno conservati limitatamente al periodo necessario al completamento del servizio richiesto. Titolare del trattamento dati è GestioneRisarcimenti.it. L'interessato può esercitare i diritti previsti dall’art. 13 del Regolamento EU 2016/679 semplicemente inviando una mail a info@gestionerisarcimenti.it

Richiesta risarcimento bagaglio (per smarrimento, furto, danneggiamento o ritardo)

BAGAGLIO SMARRITO

La Convenzione di Montreal del 1999 ha quantificato l’ammontare del rimborso che il passeggero può chiedere in caso di smarrimento del bagaglio. L’importo previsto, rivalutato dal Regolamento n. 285/2010, ammonta a 1.131,00 DSP (Diritti Speciali di Prelievo), corrispondenti a circa € 1.200,00 (valore che può variare a seconda del momento del calcolo della conversione da DSP ad EURO). Il bagaglio si considera formalmente smarrito qualora non sia riconsegnato dopo 21 giorni dall’arrivo a destinazione.

In caso di smarrimento del bagaglio, il passeggero ha diritto:

  • al risarcimento del danno per ogni bagaglio smarrito nei limiti dei 1.131 Dsp;
  • al rimborso delle spese per l’acquisto dei beni di prima necessità acquistati in attesa della riconsegna del bagaglio.

ADEMPIMENTI FONDAMENTALI PER IL DIRITTO AL RISARCIMENTO

In caso di mancata consegna del bagaglio all’aeroporto di destinazione, il passeggero è obbligato:
  • ad effettuare la denuncia presso gli uffici Lost and Found, compilando l’apposito modulo ed avendo cura di farsi rilasciare la ricevuta della denuncia, chiamata PIR (Property Irregularity Report);
  • a conservare scrupolosamente il “Talloncino di identificazione bagaglio” nonché le carte di imbarco;
  • a conservare gli scontrini dei beni di prima necessità acquistati in viaggio;
  • ad inviare a pena di decadenza entro e non oltre 21 giorni dalla data dell’evento una raccomandata a/r alla Compagnia aerea.

Il diritto al risarcimento si prescrive nel termine di due anni.

BAGAGLIO CONSEGNATO IN RITARDO

La Convenzione di Montreal del 1999 prevede che, in caso di ritardata consegna del bagaglio, il passeggero possa chiedere un importo fino a 1.131,00 DSP (Diritti Speciali di Prelievo), corrispondenti a circa € 1.200,00 (valore che può variare a seconda del periodo del calcolo della conversione da DSP ad EURO).

In caso di ritardata consegna del bagaglio, l’ammontare del risarcimento può variare a seconda delle circostanze di tempo e di luogo (a seconda se la ritardata consegna sia avvenuta nel viaggio di andata o a seconda del ritardo nella consegna del bagaglio anche in relazione alla durata complessiva del viaggio).

In caso di ritardata consegna del bagaglio, il passeggero ha diritto a:

  • un risarcimento del danno per ogni bagaglio consegnato in ritardo fino ad un massimo di 1.131 Dsp;
  • un rimborso delle spese per l’acquisto dei beni di prima necessità acquistati in attesa della riconsegna del bagaglio.

ADEMPIMENTI FONDAMENTALI PER IL DIRITTO AL RISARCIMENTO

In caso di ritardata consegna del bagaglio, il passeggero è obbligato:

  • ad effettuare la denuncia presso gli uffici Lost and Found, compilando l’apposito modulo ed avendo cura di farsi rilasciare la ricevuta della denuncia, chiamata PIR(Property Irregularity Report);
  • a conservare scrupolosamente il “Talloncino di identificazione bagaglio” nonché le carte di imbarco;
  • a conservare gli scontrini dei beni di prima necessità acquistati in viaggio;
  • ad inviare a pena di decadenza entro e non oltre 21 giorni dalla data dell’evento una raccomandata a/r alla Compagnia aerea.

Il diritto al risarcimento si prescrive nel termine di due anni.

BAGAGLIO DANNEGGIATO

La Convenzione di Montreal del 1999 prevede che, in caso di ritardata consegna del bagaglio, il passeggero possa chiedere un importo fino a 1.131,00 DSP (Diritti Speciali di Prelievo), corrispondenti a circa € 1.200,00 (valore che può variare a seconda del periodo del calcolo della conversione da DSP ad EURO).

ADEMPIMENTI FONDAMENTALI PER IL DIRITTO AL RISARCIMENTO

In caso di ritardata consegna del bagaglio, il passeggero è obbligato:

  • ad effettuare la denuncia presso gli uffici Lost and Found, compilando l’apposito modulo ed avendo cura di farsi rilasciare la ricevuta della denuncia, chiamata Rapporto di Danneggiamento Bagaglio;
  • a conservare scrupolosamente il “Talloncino di identificazione bagaglio” nonché le carte di imbarco;
  • inviare a pena di decadenza entro e non oltre 7 giorni dalla data dell’evento una raccomandata a/r alla Compagnia aerea.

Il diritto al risarcimento si prescrive nel termine di due anni.

 

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Richiesta risarcimento nave
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Richiesta risarcimento danno da vacanza rovinata

Il danno da vacanza rovinata si configura quando i servizi offerti dall’organizzatore del viaggio tutto compreso (Tour Operator) non siano all’altezza di quanto promesso o prenotato (albergo di categoria inferiore o strutture fatiscenti, ritardi o inesattezze dei prestatori di servizio locali di cui il Tour Operator si serve, etc).
In questo caso il Tour Operator è obbligato a risarcire sia il danno emergente (ossia una parte del prezzo del viaggio) sia il danno morale (il cosiddetto danno da vacanza rovinata).

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In caso di più partecipanti, inserisci di seguito i dati di ognuno
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Richiesta risarcimento mancata partenza per infortunio o malattia

In caso di infortunio o malattia la Compagnia aerea o di navigazione è obbligata al rimborso del costo del biglietto.
In questo caso è necessario documentare l’infortunio e/o la malattia attraverso idonea documentazione rilasciata da un Ospedale pubblico (Pronto soccorso) che accerti la natura e l’entità dell’infortunio e/o della malattia.

 

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