Il cura Italia, dopo l’ok del Senato, riceve anche la fiducia della Camera e conclude così l’iter di conversione del decreto 17 marzo n°18 del 2020, emanato per via dell’emergenza coronavirus.

In attesa della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, e quindi della definitiva trasformazione in legge, il testo vede l’inclusione dell’articolo 88 bis, che dà un taglio netto alla questione voucher e consumatori e conferma come non ci sia bisogno dell’accettazione dello strumento da parte, appunto, del consumatore.

Inoltre, tra i punti salienti dell’emendamento, troviamo l’estensione dell’emissione del voucher da 30 a 60 giorni dalla data di partenza del viaggio annullato e la conferma della validità di un anno.

Last but not least, il superamento dell’articolo 41 comma 6 del decreto legislativo 79/2011, con le misure contenenti nel cura Italia e relative alla questione rimborsi che vanno in deroga a qualunque punto del contratto in essere, con l’inclusione anche dei casi “in cui il titolo di viaggio o il soggiorno siano stati acquistati o prenotati per il tramite di un’agenzia di viaggi o di un portale di prenotazione”.

Credits:©l’agenziadiviaggi.it

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