CANCELLAZIONE VOLO PER MAL TEMPO E NIENTE RIPROTEZIONE. IL GIUDICE DI PACE DI PALERMO CONDANNA LA COMPAGNIA RYANAIR AL RIMBORSO DI: VOLO ALTERNATIVO, PASTI, BEVANDE, HOTEL, TAXI, OLTRE ALLA COMPENSAZIONE PECUNIARIA ANCHE SE LA COMPAGNIA ECCEPIVA LA PRESENZA DI MALTEMPO.

Con la sentenza n. 2225/2018 il Giudice di Pace di Palermo ha condannato la Ryanair per la mancata tutela dei passeggeri in occasione della cancellazione di volo per presunto mal tempo.

Ecco i fatti.

La Compagnia cancellava il volo Bologna – Palermo del 13 novembre 2017 (volo FR4911) adducendo cause relative al mal tempo.

La compagnia però non offriva alcuna riprotezione alla passeggera, la quale era costretta a trovare un volo con altra compagnia aerea, disponibile solo per il giorno successivo, dovendo così provvedere a trovare un hotel dove pernottare nonché ad acquistare pasti e bevande.

Ma il Regolamento Europeo 261/2004 impone precisi obblighi alle Compagnie aeree in caso di cancellazione del volo, anche se avvenuto per maltempo!

Ecco che la passeggera si rivolge a GestioneRisarcimenti, che, con l’ausilio dell’Avv. Vincenzo Galati, propone ricorso al Giudice di Pace.

Riscontrando che la Compagnia aerea, dopo avere cancellato il volo, ha totalmente abbandonato la passeggera, il Giudice di Pace ha disposto una pensante condanna, obbligando Ryanair a pagare:

– il costo del nuovo volo;

– le spese per il trasporto dall’aeroporto all’Hotel;

– il costo dell’Hotel;

– le spese per pasti e bevande;

– le spese per il TAXI dall’Hotel all’aeroporto;

Ma vi è di più.

Il Giudice ha condannato Ryanair anche al pagamento di € 250,00 per compensazione pecuniaria.

Infatti, il Giudice ha ritenuto che la giustificazione del maltempo non fosse, nel caso specifico, idonea ad integrare la causa di forza maggiore eccepita dalla Compagnia per non pagare la compensazione.

Secondo il Giudice, infatti, “le avverse condizioni metereologiche vanno considerate circostanze eccezionali se risultano straordinarie od imprevedibili, non risultando tali, dunque, se potevano essere previste con anticipo dal vettore, che aveva dunque l’opportunità di organizzarsi diversamente”.

Grazie a Gestionerisarcimenti i diritti dei viaggiatori sono stati nuovamente tutelati.

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